Quaderni di conservazione della Natura n. 27 Linee Guida per l'immissione di specie faunistiche (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con l'ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica oggi ISPRA)
6.1.2 Specie parautoctone
L’art. 2, comma 1, lett. o-sexies del DPR 357/97, così come integrato e modificato dal DPR 120/03, definisce autoctone le popolazioni o specie facenti parte, per motivi storico-ecologici, della fauna e flora italiana; tutte le popolazioni o specie non facenti parte di tale categoria devono essere considerate alloctone.In riferimento a tale dettato normativo ed alle definizioni tecniche approvate a livello nazionale (AA.VV., 1997 Suppl. Ric. Bio. Selvaggina, XXVII: 897-905) si ritiene possano essere considerate autoctone quelle specie, sottospecie o popolazioni naturalmente presenti sul territorio nazionale o su partedi esso, nel quale si siano originate o vi siano giunte senza l'interventodiretto (intenzionale o accidentale) dell'uomo.
Si ritiene altresì che possano essere considerate autoctone ai sensi del DPR 120/03 le specie parautoctone, ossia quelle specie animali o vegetali che, pur non essendo originarie del territorio Italiano, vi siano giunte - per intervento diretto intenzionale o involontario dell’uomo – e quindi naturalizzate in un periodo storico antico (anteriormente al 1500 DC).
Infine, vanno considerate parautoctone le specie introdotte e naturalizzate in altri paesi prima del 1500 DC e successivamente arrivate in Italia attraverso naturali fenomeni di espansione.
Quello che risulta quindi dalle citate linee guida, Allegato 1, è che la Carpa (Cyprinus carpio) in Italia, sia dal punto di vista scientifico che gestionale può essere considerata una specie autoctona.
In questo dibattito occorre anche considerare che la classificazione di specie autoctone, parautoctone e alloctone è di pertinenza esclusiva dello Stato come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale 30/2009 avversa alla Regione Veneto.