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Statuto




STATUTO NAZIONALE

TITOLO I - Identità associativa , scopi e finalità

Art. 1 Denominazione, Sede e identità associativa

E’ stata fondata a Parma il 25 aprile 2010 una libera Associazione Nazionale di promozione sociale, senza fini di lucro e che si ispira agli ideali della Costituzione Italiana denominata: “Alleanza Pescatori Ricreativi”. L’Associazione “Alleanza Pescatori Ricreativi” vuole essere punto di riferimento e di aggregazione per i pescatori ricreativi. L’Associazione “Alleanza Pescatori Ricreativi” vuole anche essere punto di riferimento e di aggregazione di tutti i cittadini, in forma singola o associata, che pur non svolgendo alcuna delle attività previste ma avendo attinenza con gli scopi e le finalità della Associazione intendono vivere insieme esperienze sociali, culturali, ricreative e formative. L’Associazione ”Alleanza Pescatori Ricreativi” vuole infine essere punto di riferimento e di aggregazione per quanti intendono la pesca ricreativa quale momento di socializzazione e, nel rispetto di tutti i cittadini, al godimento dell’ambiente inteso come patrimonio inalienabile da salvaguardare. Nel proseguo ogni qualvolta si citerà APR si intenderà “Alleanza Pescatori Ricreativi” .

Art. 2 Scopi e finalità

Al fine del presente Statuto si consideri la seguente definizione:
“ Si definisce pesca ricreativa l’ attività per la cattura di pesci praticata con lenza ed amo, non professionale, non agonistica e che permetta il rispetto della legislazione vigente in termini di limiti del pescato”.
L’ APR promuove e diffonde la cultura ed i valori della pesca ricreativa.
L’APR promuove la tutela delle risorse della pesca e degli ambienti che le sostengono.
L’APR promuove i valori di sostenibilità della pesca e tutela delle risorse della pesca.
L’APR promuove la valorizzazione della pesca ricreativa nella gestione delle risorse della pesca.
L’APR opera per la salvaguardia del diritto di accesso della pesca ricreativa alle risorse della pesca.
L’APR promuove iniziative di studio delle risorse ittiche e degli ambienti che le sostengono, della pesca e dei loro metodi di gestione.
L’APR promuove la valorizzazione economicadella pesca ricreativa a favore delle Comunità locali e del miglior beneficio economico, ambientale e sociale dalla fruizione delle risorse naturali.
L’APR contrasta ogni forma di pesca illegale.
L’APR intraprende iniziative di comunicazione, informazione, promozione e didattica, pubblica e diffonde documenti, periodici, studi e materiali utili agli scopi statutari e collabora con istituzioni accademiche e scientifiche per ricerche e studi sulle risorse della pesca e sulla pesca.
L’APR organizza attività ricreative e culturali, attinenti ai fini statutari per un migliore utilizzo del tempo libero dei propri associati, con attenzione particolare ai giovani, agli emarginati, ai diversamente abili e comunque alle fasce più deboli della nostra società.
L’APR organizza progetti didattici per le scuole, per la società civile, per i pescatori e per i propri associati, finalizzati alla conoscenza ed al rispetto dell’ambiente e delle sue risorse ed all’aggiornamento culturale sui temi della pesca.
L’APR può esercitare, attraverso i propri associati legalmente abilitati dalle pubbliche amministrazioni competenti in materia, forme di controllo sul territorio inerenti l’attività di pesca e la tutela dell’ambiente.
L’APR attiva rapporti e sottoscrive convenzioni con Enti pubblici e privati. Può gestire impianti, strutture sportive, zone di pesca sia propri che per conto terzi, nel rispetto dei principi del presente Statuto e fruibili sia da soci che non soci.
L’APR può attivare rapporti, sottoscrivere convenzioni, atti associativi o federativi con altre associazioni aventi analoghe finalità statutarie.
L’APR svolge qualsiasi altra attività connesse ed affini a quelle sopraindicate, comunque utili alla realizzazione degli scopi associativi quali: a)adesioni, partecipazioni, collaborazioni, convenzioni con Enti ed organismi che operino in linea con i principi dell’associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi statutari; b) stipula contratti, di natura privata o pubblica, intesi a favorire l’attività degli associati ed aderenti; c) atti di gestione di particolari servizi e iniziative; d) atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi.
L’APR non ha fini di lucro ed è un Ente di tipo associativo aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili così come meglio specificato nel Decreto Legislativo 460/97 e, raggiunti i requisiti richiesti, potrà richiedere ai Ministeri competenti quei riconoscimenti necessari al pieno conseguimento dei dettati statutari previsti nella Legge 383/2000.

TITOLO II - Soci e basi associative condizioni di appartenenza individuali e collettive

Art. 3 Prestazioni degli associati.

L’APR per il raggiungimento dei propri scopi sociali si avvale prevalentemente della attività volontaria dei soci prestata in forma libera e gratuita. L’associazione in caso di necessità potrà comunque avvalersi delle prestazioni retribuite.

Art. 4 Condizioni di iscrizione

Il numero dei soci è illimitato. Qualsiasi persona può iscriversi all’APR indipendentemente dalla razza, dalla etnia, dalla nazionalità, dalle condizioni personali, sociali e dalle opinioni politiche e religiose, purché ne condivida scopi e finalità. La qualifica di socio si acquista con l’accettazione della richiesta di adesione da parte dell’ APR e con il versamento della quota associativa.
La quota ed i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri se non per causa di morte.In caso di perdita della qualità di socio le quote ed i contributi restano acquisiti al patrimonio dell’ APR. Le modalità e le condizioni di iscrizione all’APR ed ogni altro aspetto della partecipazione associativa, per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, sono disciplinate dal Regolamento Nazionale e comunque nel rispetto del principio stabilito dalle leggi vigenti ai sensi dell’art. 5 dlgs n. 460/97 per “Enti di tipo Associativo” .

Art. 5 Diritti e doveri dei soci

La qualità di socio da diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’APR;
- a partecipare alla vita associativa ed essere eletto nei rispettivi organismi.

I soci sono tenuti:
- al pagamento della quota sociale;
- all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

Art. 6 Casi di esclusione

La qualifica di socio si perde per:
- mancato rinnovo della tessera associativa;
- decesso del socio;
- esclusione che potrà essere deliberata dagli organi dirigenti quando sia constatato:
a) – mancato pagamento della quota associativa;
b) - comportamento contrastante con le finalità ed i principi della Associazione;
c) - inosservanza dello Statuto e dei regolamenti.

Art. 7 La sospensione

Gli Organismi dirigenti dell’APR possono deliberare la sospensione cautelare ove questa venga prevista in sede di Regolamento, nel rispetto delle condizioni quivi previste.

Art. 8 Soggetti collettivi, condizione di affiliazione

Possono aderire all’APR soggetti collettivi quali società di pesca, sportive, club, che abbiano finalità ed oggetto similare o compatibile con quello dell’APR purché dichiarino di accettare lo Statuto APR e ne adottino la tessera sociale.

Art. 9 Diritti e doveri dei Soggetti collettivi

La qualifica di soggetto collettivo da diritto:
- a partecipare a tutte le iniziative promosse dall’APR;
- a partecipare alla vita associativa secondo le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti;
- a usufruire ed erogare i servizi organizzati dall’APR.

I soggetti collettivi sono tenuti:
- ad adottare la tessera sociale dell’APR;
- al pagamento della affiliazione;
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali.

Art. 10 Casi di esclusione dei Soggetti collettivi

La qualifica di soggetto collettivo affiliato all’APR si perde per:
- mancato rinnovo della affiliazione all’APR;
- rifiuto motivato da parte degli Organismi dirigenti dell’APR;
- scioglimento o altre cause che comportano la perdita della capacità giuridica;
- esclusione che potrà essere deliberata dagli Organi Dirigenti qualora sia constatato:
a) mancato pagamento dell’affiliazione;
b) comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell’APR;
c) inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

Art. 11 La sospensione dei Soggetti collettivi

Gli Organismi dirigenti dell’APR possono deliberare la sospensione cautelare del soggetto collettivo affiliato ove questa norma venga prevista in sede di Regolamento, nel rispetto delle condizioni quivi stabilite.

Art. 12 Sodalizi aderenti

I sodalizi aderenti all’APR sono retti da propri Statuti e conservano autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. Possono stipulare convenzioni o patti federativi con altre associazioni. I termini, gli obblighi e le condizioni saranno determinate dai Consigli competenti ai vari livelli.

TITOLO III - Articolazione dell’APR – Organi e strutture

Art. 13 Livelli di direzione politica-organizzativa

I livelli di direzione politica-organizzativa dell’APR sono:
a) Il Consiglio Nazionale;
b) I Consigli Regionali;
c) I Consigli Provinciali;

e si articola in:
- Congressi Provinciali, Regionali, e Congresso Nazionale;
- Consigli Provinciali, Regionali e Consiglio Nazionale;
- Presidenti Provinciali, Regionali e Presidente Nazionale;
- Direttivi Provinciali, Regionali e Direttivo Nazionale;
- I Collegi dei Revisori dei conti Provinciali, Regionali e Nazionale;
- Il Collegio Nazionale dei Garanti.

Art. 14 Il Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale ed è il massimo organo di direzione politica-organizzativa dell’APR ed ha il compito di:
- eleggere il Direttivo Nazionale: il Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale e lo Amministratore Nazionale;
- verificare e applicare i deliberati congressuali;
- discutere e approvare i regolamenti nazionali e convocare il Congresso Nazionale;
- convocare convegni o specifiche assemblee che contribuiscano all’arricchimento della politica di intervento dell’Associazione, attraverso il coinvolgimento diretto dei soggetti collettivi affiliati;
- discutere ed approvare il bilancio preventivo entro il 31 marzo dell’anno a cui si riferisce ed il bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo cui si riferisce;
- discutere e ratificare la realizzazione delle strutture e gli organigrammi proposti dal Direttivo Nazionale;
- definire il costo delle tessere e delle affiliazioni;
- ratificare il commissariamento dei comitati Regionali e provinciali proposti dal Direttivo Nazionale;
- ratificare la eventuale partecipazione dell’associazione in società di capitali;
- convocare d’intesa con le strutture locali i Congressi costitutivi di nuovi Comitati Regionali.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale o su richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti. Il Consiglio Nazionale potrà inserire nuovi consiglieri in sostituzione di dimissionari purchè non venga superato il 50% dell’intero consiglio eletto al Congresso Nazionale. Il Consiglio Nazionale potrà cooptare al suo interno a “titolo consultivo” nuovi Consiglieri che, per le loro riconosciute professionalità, potranno contribuire alla realizzazione delle finalità statutarie dell’APR, purché non siano in numero superiore a 1/4 dei Consiglieri eletti dal Congresso.

Art. 15 Il Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale. E’ l’organo di governo della APR, è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale o suo Delegato ed ha i seguenti compiti:
- predispone gli strumenti e gli organismi necessari all’attuazione del programma della associazione proponendone la ratifica al Consiglio Nazionale di strutture e organismi;
- nomina i rappresentanti dell’associazione in organismi, istituzioni, ed istituti pubblici e privati;
- stipula intese, accordi, convenzioni al fine di realizzare i programmi dell’APR;
- predispone il bilancio consuntivo ed elabora le proposte del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Nazionale;
- predispone e propone entro 120 gg. dall’attuazione del Congresso Nazionale il Regolamento nazionale per la ratifica del Consiglio Nazionale;
- ratifica le strutture e gli organismi regionali e/o provinciali;
- procede al commissariamento dei Consigli regionali, provinciali e delle eventuali altre strutture necessarie all’attuazione dei programmi.

Art. 16 Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale, eletto dal Consiglio Nazionale, rappresenta ed esprime l’unità dell’APR ed ha le seguenti funzioni:
- esercita i compiti di rappresentanza politica e di collegamento esterni riguardanti la APR;
- ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’ associazione sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione;
- convoca e presiede il Consiglio Nazionale e il Direttivo Nazionale;
- assicura il regolare funzionamento degli Organi. Il Presidente può delegare compiti propri e funzioni mediante delega scritta e accettazione del preposto.

Art. 17 Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale garantisce il funzionamento della Sede Nazionale. Segue le questioni interne dell’associazione, cura l’organizzazione del tesseramento e della raccolta dei dati. Segue e coordina l’attività delle Sedi periferiche, garantendone il regolare funzionamento e propone le soluzioni da adottare all’organo di gestione. Concorre con l’Amministratore alla stesura dei bilanci.

Art.18 L’amministratore Nazionale

Cura la gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione. Firma congiuntamente al Presidente Nazionale tutti gli atti amministrativi e finanziari. Predispone, con il Segretario Nazionale, il bilancio consuntivo entro i termini stabiliti. Elabora con il Direttivo Nazionale il bilancio preventivo da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale.

TITOLO IV - Organi e strutture a livello Regionale

Art. 19 - Livelli di direzione politica organizzativa sono:

- Il Consiglio Regionale;
- Il Direttivo Regionale;
- Il Presidente Regionale;
- Il Segretario Regionale; -

L’Amministratore Regionale. E si articola con:
- Il Collegio dei Revisori dei Conti regionale.

Art. 20 Il Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è eletto dal Congresso Regionale ed è il massimo Organo di direzione politica e di coordinamento a livello regionale. Esso ha il compito di:
- eleggere il Direttivo Regionale: Il Presidente Regionale, il Segretario Regionale, l’Amministratore Regionale;
- applicare e far applicare le decisioni congressuali e le direttive del congresso regionale e del Consiglio Nazionale;
- redigere e registrare un proprio Statuto Regionale in sintonia con lo Statuto Nazionale dell’Associazione; - convocare il Congresso regionale licenziando le mozioni proposte;
- controllare e verificare la realizzazione delle decisioni assunte;
- convocare convegni e specifiche assemblee;
- deliberare e proporre al Direttivo Nazionale le proprie strutture territoriali, anche tenendo conto di eventuali esigenze legislative e territoriali della regione dettandone i compiti;
- discutere ed approvare il bilancio preventivo entro il 31 marzo dell’anno a cui si riferisce ed il bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo a cui si riferisce;
- convocare d’intesa con le strutture locali i congressi provinciali costitutivi di nuovi Consigli Provinciali;
- ratificare i responsabili delle proprie strutture su designazione del Direttivo Regionale;
- deliberare le modalità del tesseramento e l’entità delle quote associative annuali per la parte di competenza regionale;
- ratificare strutture ed organismi locali di ambito inferiore a quello provinciale attribuendone i compiti;
- proporre al Direttivo Nazionale il commissariamento dei Consigli provinciali o dei comitati di ambito inferiore;
- presentare alla Regione proposte anche sotto forma di proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum;

Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente Regionale o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti. Il Consiglio Regionale potrà inserire nuovi consiglieri in sostituzione dei dimissionari purché non sia superato il 50% dell’intero Consiglio eletto dal Congresso regionale. Il Consiglio Regionale potrà cooptare al suo interno a “titolo consultivo” nuovi Consiglieri che, per le loro riconosciute professionalità, possono contribuire alla realizzazione delle finalità statutarie dell’APR, purché non siano in numero superiore a 1/4 dei Consiglieri eletti dal Congresso.

- Il Congresso Regionale;

Art. 21 Il Direttivo Regionale

Il Direttivo Regionale, eletto dal Consiglio Regionale, è l’organo di governo regionale dell’APR E’ convocato e presieduto dal Presidente Regionale ed ha i seguenti compiti:
- predispone gli strumenti regionali necessari all’attuazione del programma territoriale secondo le esigenze legislative e locali della regione, proponendone strutture, organismi e relativi responsabili in Consiglio Regionale;
- nomina i rappresentanti dell’associazione in organismi istituzionali ed istituti pubblici e privati;
- delibera le strutture e gli organismi locali di ambito inferiore a quello provinciale;
- predispone il bilancio consuntivo ed elabora le proposte del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Regionale.

Art. 22 Il Presidente Regionale

Il Presidente Regionale è eletto da Consiglio Regionale. Rappresenta territorialmente l’APR ed ha i seguenti compiti:
- esercita i compiti di rappresentanza politica e di collegamento esterni inerenti i rapporti dell’APR; - ha la rappresentanza ,legale e giudiziale dell’ APR sia per l’ordinaria che la straordinaria amministrazione;
- convoca e presiede il Consiglio e il Direttivo Regionale;
- assicura il regolare funzionamento degli Organi. Il Presidente Regionale può delegare compiti propri e funzioni mediante delega scritta e accettazione del preposto.

Art. 23 Il Segretario Regionale

Il Segretario Regionale garantisce il funzionamento della Sede Regionale. Segue le questioni interne dell’associazione a livello regionale. Cura l’organizzazione del tesseramento e della raccolta dei dati. Segue il buon funzionamento dei Direttivi provinciali e territoriali.Concorre con l’Amministratore alla stesura dei bilanci.

Art. 24 L’amministratore Regionale

Cura la gestione amministrativa e finanziaria dell’associazione. Firma congiuntamente al Presidente Regionale tutti gli atti amministrativi e finanziari. Predispone con il Segretario Regionale , il bilancio consuntivo entro i termini stabiliti. Elabora con il Direttivo Regionale il bilancio preventivo da sottoporre alla ratifica del Consiglio Regionale.

TITOLO V - Organi e strutture a livello provinciale

Art. 25 – Livelli di direzione politica – organizzativa sono:

- Il Congresso Provinciale;
- Il Consiglio Provinciale;
- Il Direttivo Provinciale;
- Il Presidente Provinciale;
- Il Segretario Provinciale;
- L’Amministratore Provinciale.

E si articola con:
- Il Collegio dei Revisori dei Conti Provinciale.

Art. 26 – Il Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale è istanza elettiva di direzione politica, promozione e gestione programmatica dell’APR sul territorio ed è il riferimento diretto per tutti i sodalizi ed i soci. Il Consiglio Provinciale è eletto dal Congresso Provinciale ed è il massimo Organo di direzione politica e di coordinamento a questo livello. Può proporre al Consiglio Regionale la propria organizzazione per utilità locale a seconda delle proprie esigenze sia legislative che territoriali. Ha inoltre il compito di:
- eleggere il Consiglio Direttivo provinciale. Presidente, Segretario e Amministratore;
- applicare e far applicare le decisioni congressuali e le direttive del Congresso Provinciale e dei Consigli Regionale e Nazionale;
- convocare il Congresso provinciale;
- verificare la realizzazione delle decisioni assunte;
- convocare convegni o specifiche assemblee;
- deliberare strutture ed organigrammi provinciali proposti dal Direttivo provinciale;
- proporre al Direttivo Regionale la propria organizzazione territoriale;
- determinare le modalità di tesseramento e l’entità delle quote associative annuali per l’ambito territoriale; - discutere ed approvare il bilancio preventivo entro il 31 marzo dell’anno a cui si riferisce ed il bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo a cui si riferisce.

Il ConsiglioProvinciale potrà inserire nuovi Consiglieri in sostituzione dei dimissionari purché non sia superato il 50% dell’intero Consiglio Provinciale. Il Consiglio Provinciale potrà cooptare al suo interno a titolo “consultivo” nuovi Consiglieri che, per le loro riconosciute professionalità, possono contribuire alla realizzazione delle finalità statutarie dell’APR, purché non siano in numero superiore a 1/4 dei Consiglieri eletti dal Congresso.

Art 27 – Il Direttivo Provinciale

Il Direttivo Provinciale è eletto dal Consiglio Provinciale ed è l’organo di governo territoriale dell’APR . E’ convocato e presieduto dal Presidente Provinciale ed ha i seguenti compiti:
- predispone gli strumenti necessari all’attuazione del programma territoriale, secondo i deliberata congressuali e le esigenze legislative o locali, proponendone le strutture, organigrammi e relativi responsabili al Consiglio Provinciale;
- garantisce l’attuazione delle linee programmatiche e delle decisioni del Consiglio Provinciale;
- coordina l’attività delle strutture locali;
- predispone il bilancio consuntivo ed elabora le proposte del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Provinciale.

Art. 28 – Il Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale è eletto dal Consiglio Provinciale ed ha le seguenti funzioni:
- esercita i compiti di rappresentanza politica e di collegamento inerenti i rapporti della APR;
- ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’associazione sia per l’ordinaria che la straordinaria amministrazione;
- convoca e presiede il Consiglio e il Direttivo Provinciale;
- assicura il regolare funzionamento degli organismi

Art. 29 – Il Segretario Provinciale

Il Segretario Provinciale garantisce il funzionamento delle strutture periferiche ivi compresa la sede Provinciale. Segue le questioni interne dell’associazione, cura il tesseramento e la raccolta dei dati da inviare al Regionale e Nazionale. Tiene il contatto con le strutture di base e concorre con l’Amministratore provinciale alla stesura dei bilanci.

Art. 30 L’Amministratore provinciale

Cura la gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione. Firma congiuntamente al Presidente Provinciale tutti gli atti amministrativi e finanziari. Predispone con il Segretario Provinciale il bilancio consuntivo entro i termini stabiliti. Elabora con il Direttivo Provinciale il bilancio preventivo da sottoporre alla ratifica del Consiglio Provinciale.

TITOLO VI - Congressi

Art. 31 Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale ordinario è convocato ogni 4 anni. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberativo dell’APR. Il Congresso Nazionale è preparato attraverso i Congressi Provinciali e ai Congressi Regionali. Ai Congressi Nazionali partecipano i delegati eletti nei Congressi Provinciale e Regionali. Ogni delegato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.
Il Congresso Nazionale ordinario:
- fissa le linee programmatiche dell’Associazione;
- approva lo Statuto Nazionale e le sue eventuali modifiche;
- elegge il Consiglio Nazionale, il Collegio dei garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale.

Il Congresso Nazionale straordinario può essere convocato:
- per deliberazione del Consiglio Nazionale approvata almeno dai 2/3 dei suoi componenti ancora in carica;
- su richiesta motivata da 1/3 dai Consigli Provinciali purché rappresentino 1/3 dei soci;
- su richiesta di 1/3 dei Comitati Regionali purché rappresentino almeno 1/3 dei soci;
- Il Congresso Nazionale straordinario deve essere convocato entro 120 giorni dalla richiesta, se sussistono i requisiti sopra descritti.

Art. 32 Il Congresso Regionale.

Il Congresso Regionale ordinario è convocato dal Consiglio Regionale ogni 4 anni ed è svolto in epoca antecedente a quello Nazionale secondo le norme stabilite dal Consiglio Nazionale. Al Congresso Regionale partecipano i delegati eletti dai Congressi Provinciali secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Regionale. Ogni delegato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.
Il Congresso Regionale ordinario:
- discute la politica e le linee previste dai temi congressuali nazionali;
- propone mozioni ed emendamenti a documenti congressuali nazionali e proposte di modifica allo Statuto; - elegge il Consiglio Regionale;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti Regionali;
- elegge i delegati Regionali al Congresso Nazionale.

Il Congresso Regionale straordinario può essere convocato:
- dal Direttivo Nazionale d’intesa con le strutture locali;
- per deliberazione del Consiglio Regionale approvata almeno dai 2/3 dei consiglieri esponenti ed effettivamente in carica;
- su richiesta motivata di 1/3 dei Consigli Provinciali che rappresentino almeno 1/3 dei soci della Regione.

Art. 33 Il Congresso Provinciale.

Il Congresso Provinciale ordinario è convocato dal Consiglio Provinciale ogni 4 anni e si svolge in periodo antecedente a quello Regionale e Nazionale secondo le norme stabilite dai Consigli Nazionale e Regionale. Al Congresso Provinciale partecipano i delegati eletti da assemblee di soci individuali o soci collettivi secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Provinciale. Ogni delegato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.
Il Congresso Provinciale ordinario:
- discute la politica e le linee previste dai temi congressuali nazionali;
- propone mozioni ed emendamenti a documenti congressuali nazionali e proposte di modifica dello Statuto;
- elegge il Consiglio Provinciale;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti Provinciale;
- elegge i delegati ai Congressi Regionale e Nazionale secondo le norme dettate dai Consigli Regionale e Nazionale.

Il Congresso Provinciale straordinario può essere convocato:
- dal Consiglio Provinciale d’intesa con le strutture locali;
- per deliberazione del Consiglio Provinciale approvata da almeno 2/3 dei consiglieri componenti lo stesso ed effettivamente in carica;
- su richiesta motivata di 1/3 dei sodalizi associati sul territorio provinciale e che rappresentano almeno 1/3 dei soci;
- su richiesta motivata dal Direttivo Nazionale;
- su richiesta motivata dal Direttivo Regionale.

TITOLO VII - Collegi: Nazionale, Regionale, Provinciale

Art. 34 Collegio Nazionale dei Garanti

Il Collegio Nazionale dei Garanti è un organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, con funzioni arbitrali, consultive ed interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell’ APR. E’ eletto dal Congresso Nazionale tra i soci che non siano membri di alcun organo direttivo e non rivestano incarichi operativi a tutti i livelli dell’APR. E’ composto da 3 membri effettivi , di cui uno con le funzioni di Presidente, eletto dagli stessi e da 2 membri supplenti. Ha il compito di istruire, discutere e decidere, con esclusione di ogni altra giurisdizione interna, su ogni controversia sorta all’interno dell’APR tra gli organi del livello Nazionale e gli organi appartenenti ai diversi livelli Regionali, Provinciali e strutture di base secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita la istruttoria, con decisione da depositarsi entro sessanta giorni. Il Collegio dei Garanti ha il compito di pronunciarsi in ultima istanza in merito ai ricorsi contro le decisioni di non accettazione od espulsione dei soci individuali e strutture collettive. Il Presidente ed i componenti del Collegio Nazionale dei Garanti partecipano senza diritto di voto al Consiglio Nazionale. Il funzionamento del Collegio è normato dal Regolamento Nazionale.

Art. 35 Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è eletto dal Congresso Nazionale ed ha il compito di controllare l’andamento amministrativo, la regolare tenuta e gestione della contabilità, la corrispondenza dei bilanci e delle scritture contabili. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente eletto tra i membri effettivi ed iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, più due supplenti. Assicura la legittimità delle operazioni contabili, delle scritture contabili e la corrispondenza di questi ai deliberati e/o regolamenti corrispondenti.
Presenta annualmente al Consiglio Nazionale una relazione scritta sul bilancio consuntivo del livello Nazionale dell’ APR. Fornisce ai Collegi Regionali e Provinciali dei Revisori dei Conti criteri ed indirizzi per le procedure di controllo. Al Collegio Nazionale è dato il compito di riunire almeno una volta tra un congresso e l’altro i Collegi dei Revisori dei vari livelli dell’ APR al fine di confrontare e aggiornare la compatibilità delle procedure avviate con le eventuali modifiche legislative. I membri effettivi del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti sono invitati di diritto alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto. Il funzionamento del Collegio dei Revisori sarà normato dal Regolamento Nazionale.

Art. 36 Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è eletto dal Congresso Regionale ed ha il compito di controllare l’andamento amministrativo, la regolare tenuta e gestione della contabilità oltre alla corrispondenza dei bilanci e delle scritture contabili. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente eletto tra i membri effettivi, più due supplenti. Assicura la legittimità delle operazioni contabili, delle scritture contabili e la corrispondenza di queste sia ai deliberati che ai regolamenti corrispondenti conformandosi ai criteri ed indirizzi formulati dal Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori. Il Collegio presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione sul bilancio consuntivo e ne invia una copia della stessa al Collegio Nazionale. I membri effettivi del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti sono invitati di diritto alle riunioni del Consiglio Regionale senza diritto di voto.

Art. 37 Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti è eletto dal Congresso Provinciale ed ha il compito di controllare l’andamento amministrativo, la regolare tenuta e gestione della contabilità, la corrispondenza dei bilanci e delle scritture contabili. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente eletto tra i membri effettivi, più due supplenti. Assicura la legittimità delle operazioni contabili, delle scritture contabili e la corrispondenza di queste sia ai deliberati che ai regolamenti corrispondenti conformandosi ai criteri ed indirizzi formulati dal Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori. Il Collegio presenta annualmente al Consiglio Provinciale una relazione sul bilancio consuntivo e ne invia una copia della stessa al Collegio Nazionale. I membri effettivi del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti sono invitati di diritto alle riunioni del Consiglio Provinciale senza diritto di voto.

TITOLO VIII - Commissariamento e funzioni Commissario

Art 38 Commissariamento

Il Direttivo Nazionale dell’APR può disporre il commissariamento dei Consigli Regionali e dei Consigli Provinciali per:
- mancato funzionamento per un periodo prolungato di tempo degli Consigli o dei Direttivi;
- impossibilità di funzionamento dei Consigli o dei Direttivi;
- gravi violazioni dello Statuto o Regolamento Nazionale;
- gravi casi di irregolarità amministrativa o contabile;
- mancato deposito del bilancio consuntivo ai vari livelli;
- mancata elezione al Congresso del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per i motivi sopraesposti:
- Il Direttivo Regionale può disporre il Commissariamento dei Consigli Provinciali;
- Il Direttivo Provinciale può disporre il Commissariamento delle strutture di base. I

Presidenti ai vari livelli, per quanto di loro competenza, provvedono alla nomina del Commissario. La procedura di Commissariamento è attivata dagli organi previsti dallo Statuto. Avverso il provvedimento di Commissariamento è dato ricorso, entro 15 gg. dalla delibera esclusivamente al competente Collegio Nazionale dei Garanti che decide entro 60 giorni. La delibera di commissariamento è esecutiva anche in pendenza di ricorso.

Art. 39 Commissario

Il Commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell’attività dell’APR nel rispetto dello statuto e del regolamento assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito. Risponde all’organismo che lo ha nominato e predispone gli atti necessari al ripristino, nel più breve tempo possibile degli organismi commissariati. Il Commissario rappresenta a tutti gli effetti il Consiglio commissariato ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

TITOLO IX - Patrimonio e risorse finanziarie

Art. 40 Il Patrimonio

Il patrimonio dell’APR è costituito:
- dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all’APR;
- da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
- nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

L’APR potrà compiere qualsiasi operazione a carattere patrimoniale ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità statutarie comprese le compravendite e le permute di immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fideiussioni e altre malleverie, il compimento di tutti gli atti necessari a ricevere le liberalità disposte da terzi, da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità statutarie.

Le entrate dell’APR sono costituite:
- dalle quote associative annuali nonché dai contributi proveniente dai sodalizi e dai singoli associati;
- dai proventi ricavati dalle attività svolte e dai servizi resi per il corpo sociale;
- da ogni altra entrata pubblica o privata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

I livelli territoriali: Consiglio Nazionale, Consiglio Regionale e Consiglio Provinciale hanno autonomia patrimoniale e finanziaria e, quindi, rispondono per quanto di rispettiva competenza alle obbligazioni direttamente assunte.

TITOLO X - Scioglimenti

Art- 41 Scioglimento

Lo scioglimento dell’APR può essere deliberato unicamente dal Congresso Nazionale con il voto favorevole dei 4/5 dei delegati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell’APR sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro- tempore. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale ad Associazioni od istituzioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, nel rispetto dell’Art. 5 – comma 4 della Legge 266/91, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’Art.3 – comma 190 della Legge 23/12/1996 n.662 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 42 Scioglimento dei Livelli Regionali e Provinciali

La delibera di scioglimento delle strutture interessate ai livelli Provinciale e Regionale deve prevedere che: - esperita la liquidazione di tutti i benimobili ed immobili;
- estinte le obbligazioni in essere;

I beni patrimoniali residui saranno devoluti agli organi del livello immediatamente superiore dell’APR, con procedure e modalità previste dall’Art. 41 del presente Statuto.

TITOLO XI - Cariche sociali e poteri di Rappresentanza- Incompatibilità - Esercizio sociale e bilancio

Art. 43 Cariche sociali

Le cariche sociali nell’APR sono di norma gratuite. Eventuali rimborsi especifiche indennità saranno stabilite, ai vari livelli dell’associazione, all’atto della nomina.

Art. 44 I poteri di rappresentanza

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale esclusivamente del livello territoriale che rappresenta, ha quindi facoltà:
- di contrarre obbligazioni in nome e per conto di essa;
- compiere con soggetti pubblici e privati tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che siano necessari o utili per attuare le decisioni degli organi direttivi o esecutivi, ivi compresa l’acquisizione o la cessione di beni mobili ed immobili, l’apertura di fidi, conti correnti bancari e postali, la concessione di garanzie personali o regalo a favore di terzi.

Il Presidente, nello stesso espletamento delle sue funzioni, può farsi assistere da persone all’uopo delegate.

Art. 45 Incompatibilità interne

Le cariche ricoperte dai Presidenti Nazionale, Regionale e Provinciale sono incompatibili con le cariche di pari grado ai livelli superiori o inferiori dell’associazione. Le cariche ricoperte dai Segretari Nazionale, Regionale e Provinciale sono incompatibili con le cariche di pari grado ai livelli superiori o inferiori dell’associazione. Le cariche ricoperte dagli Amministratori Nazionale, Regionale e Provinciale sono incompatibili con le cariche di pari grado ai livelli superiori o inferiori dell’associazione. I soggetti colpiti da incompatibilità devono scegliere entro 15 gg. con comunicazione scritta indirizzata, ai Direttivi coinvolti e al Direttivo Nazionale, il livello di carica ricoperta alla quale intendono rinunciare. In ogni caso la carica di Presidente Nazionale, Presidente Regionale e Presidente Provinciale non può essere esercitata per più di due mandati consecutivi.

Art. 46 Incompatibilità esterne

I componenti i Direttivi e Consigli Nazionale, Regionale e Provinciale dell’APR sono incompatibili, al livello ricoperto, quando sono anche componenti di Direttivi e Consigli Nazionale, Regionale e Provinciale di altre Associazioni. I soggetti colpiti da incompatibilità devono scegliere entro 15 gg., con comunicazione scritta indirizzata ai Direttivi coinvolti e al Direttivo Nazionale, indicando il tipo di incompatibilità e la scelta definitiva effettuata.

Art. 47 L’Esercizio sociale e il bilancio

L’esercizio sociale inizia con il 1° gennaio e termina entro il 31 dicembre di ogni anno. E’ fatto obbligo dell’approvazione del bilancio consuntivo annuale entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di riferimento e preventivo entro il 31 marzo dell’anno di riferimento. Il rendiconto è predisposto dai Direttivi ad ogni livello e sottoposto all’approvazione dei rispettivi Consigli. Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il rendiconto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, saranno destinate, con l’approvazione dei Consigli, a finanziare le spese dell’anno successivo a quello a cui il consuntivo si riferisce in favore delle attività istituzionali statutariamente previste. E’ fatto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dei proventi derivati dalle attività e dell’avanzo degli utili di gestione nonché dei fondi. delle riserve economiche e finanziarie, per l’intero periodo di esistenza dell’Associazione e all’atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge.

TITOLO XII - Modifiche Statutarie – norme applicative – Regolamento Nazionale

Art. 48 Modifiche Statutarie

Lo Statuto può essere modificato dal Congresso Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti al momento del voto. Lo Statuto può essere modificato per procedere ad adeguamenti normativi dal Consiglio Nazionale. In tal caso le modifiche dovranno essere approvate con la maggioranza degli aventi diritto al voto. Il Consiglio Nazionale emana il Regolamento Nazionale, la cui approvazione è effettuata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti al momento del voto. Il Regolamento Nazionale fa parte integrante dello Statuto dell’APR.

Art. 49 Decadenza

Gli eletti in tutti gli organismi dirigenti a tutti i livelli, assenti ingiustificati per tre volte consecutive agli organismi di appartenenza, sono dichiarati decaduti su proposta del Presidente ai vari livelli.

Art. 50 Norme applicative

Tutti i livelli dell’APR entro 60 giorni dalla conclusione del Congresso Nazionale dovranno assumere le necessarie delibere di adeguamento alle norme Statutarie. Tutti i livelli dell’APR entro 120 giorni dalla data di approvazione del Regolamento Nazionale dovranno assumere le necessarie delibere di adeguamento alle norme statutarie e regolamentari.

Art. 51 Elezione degli Esecutivi

I Presidenti, i Segretari e gli Amministratori di ogni livello dell’APR vengono eletti da i rispettivi Consigli e le votazioni avvengono mediante voto palese. Le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto su specifica richiesta da parte di un solo Consigliere. Le votazioni devono avvenire in forma separata per ogni carica esecutiva. Per la elezione degli stessi è sufficiente ottenere la maggioranza semplice, ovvero la metà più uno dei Consiglieri presenti, aventi diritto al voto.

Art. 52 del Regolamento Nazionale

Il Regolamento Nazionale dovrà normare:
- modalità, condizioni di iscrizione e affiliazione all’APR per i soggetti individuali e collettivi;
- modalità per la costituzione e riconoscimento dei livelli associativi Regionali, Provinciali e organismi collettivi;
- convocazione delle riunioni e validità delle stesse;
- modalità per la sospensione e di ricorso per i soggetti individuali e collettivi;
- modalità per la convocazione dei Congressi Nazionale, Regionale, Provinciale e per i soggetti collettivi;
- modalità di convocazione del Collegio Nazionale dei Garanti;
- strumenti tecnici di funzionamento del Collegio Nazionale dei Garanti e per il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale, Regionale, Provinciale e dei soggetti collettivi;
- i rimborsi spesa e le indennità di cariche;
- autonomia finanziaria e definizione degli ambiti di intervento delle strutture;
- la trasparenza dei bilanci, modalità di gestione dei bilanci approvazione dei consuntivi;
- i poteri di firma e di delega di rappresentanza;

Art. 53 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente, alla Legge 460/97 e successive modificazioni. Saranno inoltre applicabili in futuro le agevolazioni contenute in norme tributarie più favorevoli conseguenti ad eventuali richieste agli Enti Governativi preposti per il rilascio di riconoscimenti giuridici.

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