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Venerdì, 18 Aprile 2014 00:00

Divieto di Scarto

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In Italia, e più in generale nel Mediterraneo, il divieto di scarto imposto dalla nuova riforma della Politica Comune della Pesca sarà progressivamente applicato, a partire da gennaio 2015, alle specie soggette a quota e successivamente a quelle elencate nell’Allegato III (tabella delle misure minime dei pesci destinati al mercato) del Regolamento Mediterraneo  (CE 1967/2006) .

L’applicazione del divieto di scarto al Mediterraneo potrà avere diverse conseguenze, anche negative, ma è l’unico sistema possibile oggi per costringere i gestori e la pesca commerciale all’utilizzo di attrezzi maggiormente selettivi.
Cosa significa divieto di scarto? Significa che gli esemplari sotto taglia che venivano prima rigettati in mare morti dai pescatori commerciali perché non legalmente commerciabili dovranno essere sbarcati e destinati ad usi diversi da quelli del consumo alimentare. Ciò comporta, ad esempio,  per la pesca commerciale l’obbligo di detenere a bordo, durante le battute di pesca, esemplari che ‘renderanno poco’ dal punto di vista economico ma che occupano spazio in stiva a discapito di catture di valore economico più elevato. Ciò dovrebbe essere da stimolo all’utilizzo di attrezzature maggiormente selettive che riducano drasticamente le catture indesiderate (ad esempio ennesima revisione delle misure delle maglie delle reti, limitazioni spazio/temporali etc...)

APR ha espresso in varie sedi la propria posizione sul divieto di scarto nel Mediterraneo, lo abbiamo fatto nella Consiglio Consultivo del Mediterraneo (MEDAC), lo abbiamo fatto rispondendo direttamente alla consultazione della Commissione Europea sulle ‘Misure Tecniche’, lo abbiamo fatto dando i nostri input alla European Anglers Alliance per una position paper sul divieto di scarto.

In sintesi ciò che APR ritiene fondamentale in riferimento al divieto di scarto nel Mediterraneo e che ha richiesto nelle sedi opportune:

  1. Lo scarto (o il rilascio) di esemplari con alta possibilità di sopravvivenza deve essere sempre permesso.
  2. La legislazione europea prevede che in Mediterraneo si continui ad operare con la Taglia Minima di Sbarco (Minimum Landing Size MLS) e non con la nuova Misura minima di riferimento per la conservazione (“minimum conservation reference size”) che è stata introdotta per la pesca degli stock soggetti a quota fuori dalle acque del Mediterraneo. A tutte le specie soggette a taglia minima di sbarco (quelle soggette a divieto di scarto ed elencate nell’Allegato III del Regolamento Mediterraneo) dovrebbe  essere garantito almeno un ciclo riproduttivo.  Taglie minime e misura delle maglie delle reti dovrebbero riflettere tale obiettivo. Inoltre si dovrebbe considerare la limitazione o il totale divieto di utilizzo e vendita di reti con maglia molto piccola al fine di proteggere e incrementare la biomassa dei piccoli pesci e degli altri animali acquatici.
  3. La produzione,  a livello di bacino e di acque territoriali, di mappe di  distribuzione e localizzazione degli Habitat sensibili (quelli specificati nell’Art. 4 del Regolamento Mediterraneo, come ad esempio le praterie di posidonia) e delle aree di riproduzione è da noi ritenuta una assoluta necessità e dovrebbe essere fortemente incoraggiata a livello politico e gestionale.  
  4. Dovrebbero essere introdotti limiti spaziali e temporali per alcuni attrezzi in determinate aree. Ad esempio reti e palangari dovrebbero essere vietate nelle aree di riproduzione, su i cosiddetti ‘habitat sensibili’ e in prossimità della costa.
  5. La pesca artigianale dovrebbe tenere un registro di tutte le catture detenute a bordo (anche se non per forza suddivise per specie) e non solo di quelle in eccesso oltre i 50 kg di pescato così come attualmente previsto dall’Art. 7.2 della proposta OMNIBUS della Commissione (2013)889  
  6. In Mediterraneo il grande valore di mercato di alcune specie indesiderate (ad esempio di giovanili per alcune specie) potrebbe essere di intralcio allo sviluppo della consapevolezza del grande impatto negativo di tali catture sulla sostenibilità. Sono necessarie campagne pubbliche di informazione sul consumo responsabile di specie ittiche.

Vedi regolamento CE 1967/2006

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