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Lunedì, 13 Giugno 2016 13:36

L’obbligo di sbarco, che cosa è e in che modo riguarda la pesca ricreativa.

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La riforma della politica della pesca, entrata in vigore con il Regolamento UE 1380/2013, istituisce per la prima volta l’obbligo di sbarco, cioè il divieto di rigettare in mare pesci morti, pratica abbastanza consueta nelle attività di pesca professionale.

palangariGli esemplari sotto taglia, ad esempio, prima non potevano essere sbarcati né commercializzati, venivano quindi rigettati morti in mare. Dal 2016 e progressivamente fino al 2019 tutte le specie oggetto di pesca nel Mediterraneo per cui è prevista una taglia minima non potranno più essere rigettate a mare, ma dovranno essere obbligatoriamente sbarcate, contabilizzate e, se non hanno le caratteristiche di taglia opportune per essere destinate al consumo alimentare, dovranno essere utilizzate per altri scopi come ad esempio concimi, farine di pesce, mangimi per animali.

Lo scopo dell’obbligo di sbarco è duplice, da una parte evitare i comportamenti come il cosiddetto high grading, cioè pescare di più e rigettare morti i pesci che presumibilmente avrebbero un valore minore sul mercato, e dall’altra quantificare lo ‘spreco’ di risorse che deve essere affrontato tramite una maggiore selettività degli attrezzi.

Ma vediamo cosa dice il Regolamento 1380/2013:

Art. 15 – Obbligo di Sbarco

1. Tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche le catture di specie soggette a taglie minime quali definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006, effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque unionali o da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi, nei luoghi di pesca e nelle zone geografiche elencati di seguito sono portate e mantenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti, se del caso, salvo qualora vengano utilizzate come esche vive, secondo il seguente calendario: [omissis]
4. L'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 non si applica alle:
a) specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della PCP;
b) specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema;
c) catture rientranti nelle esenzioni de minimis.

Fino a circa un mese fa non era chiaro, in Europa, se l’obbligo di sbarco dovesse applicarsi anche alla pesca ricreativa in quanto la stessa è stata volutamente (con voto da parte del Consiglio dei ministri della pesca d’Europa) esclusa dal regolamento di cui stiamo parlando e l’art. 15 che lo regola sembra non includere il nostro settore, e inoltre la pesca ricreativa differisce dalla pesca commerciale proprio per l’elevata possibilità del rilascio di pesci vivi (non morti!) dovuta alle caratteristiche degli attrezzi utilizzati e alle pratiche di pesca.

Ad una nostra richiesta di chiarimento, in sede MEDAC, la Commissione EU ha risposto nel modo seguente:

Legal reading of the relevant provisions of Regulation 1380/2013 and the technical measures proposal implies that the landing obligation covers also recreational fishing – at least for the species falling under the landing obligation and with an established minimum conservation reference size.

[La lettura giuridica delle pertinenti disposizioni del regolamento 1380/2013 e la proposta della Commissione di misure tecniche implicano che l'obbligo di sbarco riguardi anche la pesca ricreativa - almeno per le specie che rientrano nell'obbligo di sbarco e con una taglia minima di riferimento stabilita]

La risposta della Commissione è stata chiara, e riguarda pertanto quelle attività di pesca ricreativa che non consentono il rilascio di pesci vivi. Nel Mediterraneo questi attrezzi sono principalmente i palangari (o palamiti). Tutto il pescato sotto taglia che non può essere rilasciato vivo dovrà, a far data dal 2019, essere obbligatoriamente sbarcato anche dalla pesca ricreativa (dal 1 gennaio 2017 quest’obbligo riguarderà sogliole, merluzzo e triglia, per estendersi poi a far data dal 1 gennaio 2019 a tutte le specie di cui esiste taglia minima).

Si pone a questo punto il problema dello sbarco di un quantitativo di pesce superiore al consentito giornaliero per la pesca ricreativa che, ricordiamo, in Italia è 5 kg o 1 solo pesce di taglia superiore. E’ evidente che con 200 ami di palamito sarà facile sforare tale limite, ed essere quindi costretti a sbarcare un quantitativo “illegale” per i pescatori ricreativi.

Il Comitato Esecutivo del MEDAC ha voluto affrontare anche questa questione, deliberando – nel parere sull'obbligo di sbarco approvato ed inviato a Stati Membri e Commissione UE - che, per gli attrezzi ricreativi per cui entra in vigore l’obbligo di sbarco, se il quantitativo di pescato eccede il limite giornaliero ammesso per la pesca ricreativa, questi attrezzi dovranno essere vietati, in modo da chiudere le falle normative che si venissero a creare:

Recreational fisheries
Catches made with gears that do not permit high survival (like longlines) should be subject to the landing obligation, and if the quantities caught are deemed incompatible with the daily limit that should be allowed at Member State level, such gears should be banned

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